L'Albero delle molte vite

Statuto e atto costitutivo

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)
“L’ALBERO DELLE MOLTE VITE”

In data 04 marzo 2019, presso la Sede Sociale ubicata in Roma, Viale dei Romagnoli, 197 alle ore 18,00, si sono riunite le seguenti persone:

  • Barbara Marianna nata a Caltanissetta (CL) il 22/08/1956, residente in Anzio (RM), Viale delle Margherite, 117, cittadina italiana, codice fiscale BRBMNN56M62B429N;
  • Bernardi Noemi Romana nata in Etiopia il 12/11/1950 residente in Roma, Viale dei Romagnoli,
  • 197, cittadina italiana, codice fiscale BRNNRM50S52Z315V;
  • Di Palma Fernanda nata a Salerno (SA) il 27/02/1949 residente in Roma, Viale dei Promontori, 426, cittadina italiana, codice fiscale DPLFNN49B67H703G;
  • Maganzini Antonio nato a Roma (RM) il 07/01/1953 residente in Roma, Via Giacomo da Breno, 23 cittadino italiano, codice fiscale MGNNTN53A07H501I;
  • Mameli Isabella nata a Procida (NA) il 29/07/1964 residente in Fiumicno (RM), Via Francesco Borromini, 34, cittadina italiana, codice fiscale MMLSLL64L69FI072H;
  • Michieletto Maria Pia nata a Lanuvio (RM) il 20/11/1957 residente in Roma, Via Simone Martini, 125, cittadina italiana, codice fiscale MCHMRP57S60C767X;
  • Murri Maria Anna nata in Australia il 17/10/1953, residente in Roma, Viale Paolo Orlando, 100, cittadina italiana, codice fiscale MRRMNN53R57Z700V;
  • Noviello Maria Rita nata ad Avellino (AV) il 29/05/1962, residente in Roma, Via Giulio Galli, 57, cittadina italiana, codice fiscale NVLMRT62E69A509P;
  • Pierni Bianca nata a Roma (RM) il 01/08/1956, residente in Roma, Via Focilide, 3, cittadina italiana, codice fiscale PRNBNC56M41H501U;
  • Totaro Maria Daniela, nata a Lecce (LE) il 12/02/1955, residente in Roma, Viale Vega, 4, cittadina italiana, codice fiscale TTRMDN55B52E506D.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, la Sig.ra Bernardi Noemi Romana, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Di Palma Fernanda, quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all’unanimità.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “L’Albero delle molte vite APS”, da ora in avanti denominata “associazione”.
L’associazione, che ha sede legale nel Comune di Roma all’indirizzo Viale dei Romagnoli, 197, potrà istituire su delibera dell’Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della Sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Fino all’operatività del RUNTS continueranno ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’alt. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle APS attualmente previso dalla specifica normativa di settore.

Art. 3

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di seguito specificate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione si propone lo scopo di:

  • promuovere iniziative al fine di migliorare la qualità dell’assistenza ai malati oncologici e di sostegno ai loro familiari, attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
  • fornire assistenza psicologica, sociale e legale ai malati oncologici ed ai loro familiari per la tutela dei loro diritti e dignità;
  • promuovere iniziative atte al miglioramento delle conoscenze relative alle problematiche oncologiche, fornendo informazioni sui servizi sanitari, assistenziali e sociali situati nel nostro territorio esponendone l’organizzazione ed il funzionamento;
  • organizzare corsi per volontari tenuti da medici, psicologi, infermieri professionali, in un’ottica multidisciplinare affinché detti volontari possano supportare i malati oncologici ed i loro familiari, nel rispetto della persona;
  • promuovere e favorire la ricerca in campo oncologico anche con l’istituzione di gruppi di studio e/o ricerca; workshop, congressi, convegni, ecc., anche in campo internazionale;
  • promuovere la cultura della prevenzione, attraverso attività di volontariato, di collaborazione con il S.S.N. e con tutti gli altri servizi territoriali esistenti, siano essi pubblici o privati, con Medici di Medicina Generale, ecc.;
  • svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico anche in collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti aventi scopi sociali affini.

Pertanto, lo scopo fondante dell’associazione è di svolgere un servizio di sostegno e supporto rivolto ai malati oncologici ed ai loro familiari.
L’associazione non ha fini di lucro, e non distribuisce né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitali e riserve fatta salva diversa disposizione di legge.
L’associazione è apolitica e apartitica.
Pur non avendo fini di lucro, l’associazione può tuttavia esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività commerciale correlata alla istituzionale e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, ed inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. Potrà inoltre compiere atti e concludere operazioni contrattuali di carattere mobiliare, immobiliare, ed affidamenti bancari, il tutto per adempiere agli atti necessari per adempiere agli scopi sociali.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 componenti e nominano a farne parti i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

  • Presidente: Bernardi Noemi Romana
  • Vicepresidente: Totaro Maria Daniela
  • Segretario: Di Palma Fernanda
  • Tesoriere: Mameli Isabella
  • Direttore scientifico: Noviello Maria Rita
  • Consigliere: Maganzini Antonio
  • Consigliere: Michieletto Maria Pia

Art. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi avranno inizio il 01° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 04 marzo 2019

 

 

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)
“L’ ALBERO DELLE MOLTE VITE”

Art. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
“L’Albero delle molte vite” APS, da ora in avanti denominata “associazione” con sede legale nel Comune di Roma, e con durata illimitata.

Art.2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
L’associazione si propone lo scopo di:

  • promuovere iniziative al fine di migliorare la qualità dell’assistenza ai malati oncologici e di sostegno ai loro familiari, attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche e private; fornire assistenza psicologica, sociale e legale ai malati oncologici ed ai loro familiari per la tutela dei loro diritti e dignità;
  • promuovere iniziative atte al miglioramento delle conoscenze relative alle problematiche oncologiche, fornendo informazioni sui servizi sanitari, assistenziali e sociali situati nel nostro territorio esponendone l’organizzazione ed il funzionamento;
  • organizzare corsi per volontari tenuti da medici, psicologi, infermieri professionali, in un’ottica multidisciplinare affinché detti volontari possano supportare i malati oncologici ed i loro familiari, nel rispetto della persona;
  • promuovere e favorire la ricerca in campo oncologico anche con l’istituzione di gruppi di studio e/o ricerca; workshop, congressi, convegni, ecc., anche in campo internazionale;
  • promuovere la cultura della prevenzione, attraverso attività di volontariato di collaborazione con il S.S.N. e con tutti gli altri servizi territoriali esistenti, siano essi pubblici o privati, con Medici di Medicina Generale, ecc.;
  • svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico anche in collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti aventi scopi sociali affini.

Pertanto, lo scopo fondante dell’associazione è di svolgere un servizio di sostegno e supporto rivolto ai malati oncologici ed ai loro familiari.
L’associazione non ha fini di lucro, e non distribuisce né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitali e riserve fatta salva diversa disposizione di legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.
L’associazione è apolitica e apartitica.
Pur non avendo fini di lucro, l’associazione potrà tuttavia esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività commerciale correlata alla istituzionale e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, ed inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. Potrà inoltre compiere atti e concludere operazioni contrattuali di carattere mobiliare, immobiliare, ed affidamenti bancari, il tutto per adempiere agli atti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione) che, condividendone
lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

  • Nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, c.f. nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’organo di amministrazione deve, entro 60 gg., motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 gg. dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

  • Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • Esaminare i libri sociali;
  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • Frequentare i locali dell’associazione;
  • Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Art. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per: recesso, esclusione, morte.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, eventuali regolamenti interni, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’associato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Lo potrà fare comunicandolo in forma scritta all’organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita delibera da comunicare all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci;
  • L’Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Direttore Scientifico;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed eleggibili per votazione.

Art. 7
(Assemblea dei soci)

L’assemblea dei soci è I’ organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere convocata ordinariamente e straordinariamente.
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata, all’indirizzo risultante nel libro degli associati.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario e della nota di missione, entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in quest’ultimo caso il Presidente convoca l’Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la stessa si terrà entro 30 giorni.
La convocazione di assemblea dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima della data prevista mediante invio mail, raccomandata e pubblicazione sulla home page del sito web dell’Associazione (qualora esista) oppure in una bacheca affissa presso i locali della Sede e, dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora della riunione con l’indicazione se trattasi di ordinaria  O straordinaria e l’ordine del giorno.
L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • Nomina e revoca i componenti dell’organo di controllo;
  • Approva il bilancio di esercizio (rendiconto finanziario e nota di missione);
  • Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera sulla esclusione degli associati;
  • Delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • Delibera lo scioglimento;
  • Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza di voti. Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché siano in regola con il pagamento delle quote associative.
I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela, hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola, né di voto attivo o passivo.
Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del. Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea dovranno essere trascritte r) ne| libro dei verbali dell’assemblea e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8
(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni, esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, sono compiti di quest’organo:

  • Eseguire le delibere dell’assemblea;
  • Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  • Predisporre il rendiconto economico-finanziario e la nota di missione da sottoporre all’Assemblea;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • La quantificazione della quota sociale;
  • a delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • Ogni funzione che lo Statuto o le leggi demandino a tale organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del C.D. sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria entro 15 giorni curando l’ordinaria amministrazione.

Art. 9
(Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei Soci insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo ogni tre anni. Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10
(Direttore scientifico)

Il Direttore scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra personalità di spicco con riconosciute competenze nel settore in cui opera l’Associazione con particolare riferimento a Specialisti del campo oncologico. Essendo un organo non obbligatorio in una Associazione, tale carica viene insignita per un anno e può essere riconfermata.

Art. 11
( Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Il Segretario viene nominato e resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo; nel caso di temporaneo impedimento le sue funzioni possono essere svolte da un Consigliere. Nel caso di dimissioni, si dovrà procedere a nuova nomina.

Art. 12
(Tesoriere)

Al Tesoriere spetta la gestione della cassa, provvede alla liquidazione delle spese, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo altresì al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e civilistici. Predispone il Rendiconto economico-finanziario di concerto con il Consiglio Direttivo.

Art. 13
(Patrimonio)

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • Contributi, erogazioni liberali e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • Proventi anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

All’associazione è fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dall’ 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15
(Disposizioni finali)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione, sarà di competenza del Foro di Roma.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di Associazioni senza fini di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

Roma, 04 marzo 2019

 

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